Una sentenza può essere nulla anche se contiene una motivazione: occorre che siano comprensibili le ragioni della decisione. Non basta, invece, lamentare un ragionamento insufficiente. Il vizio deve risultare dalla sentenza stessa, senza confrontarla con le prove. Conclusioni assertive, prive di esame delle contestazioni specifiche, non soddisfano questo standard.
TIPS. Nel motivo di ricorso, individua il passaggio che impedisce di ricostruire il ragionamento del giudice: la sola diversa lettura delle prove non dimostra la nullità.
Il reddito catastale non mette il coltivatore diretto al riparo dall’accertamento sintetico: gli indizi devono però riguardare elementi estranei al reddito agricolo dichiarato. Gli acquisti strumentali alla coltivazione e all’allevamento non possono alimentarlo. Anche l’acquisizione di un’autovettura in leasing va esaminata quando incide sull’esborso contestato.
TIPS. Se gli indizi riguardano la stessa attività agricola, separa i costi strumentali dalle spese personali e documenta il costo dei beni acquisiti in leasing.
Per l’agevolazione sulla piccola proprietà contadina, il fabbricato deve essere già concretamente al servizio dei terreni quando viene acquistato. Non basta destinarlo a un futuro progetto agricolo: un bene ancora da realizzare o completare non è una pertinenza attuale. La prova deve quindi riguardare quel momento, non soltanto accordi e programmi successivi.
TIPS. La difesa sull’agevolazione deve ricostruire l’uso del fabbricato alla data dell’atto, distinguendolo dai progetti successivi: è questo il fatto da provare sul vincolo pertinenziale.
Contestare la conformità di una copia significa indicare le differenze rispetto a un originale esistente. Negare che l’originale esista è un’altra difesa: secondo la Cassazione, richiede la querela di falso. Il semplice disconoscimento non elimina automaticamente il valore della copia; il giudice può verificarne la corrispondenza anche tramite presunzioni.
TIPS. Prima di formulare la contestazione, chiarisci se denunci una difformità del contenuto o la creazione di un documento inesistente: cambiano lo strumento processuale e l’onere argomentativo.