Il giudizio di ottemperanza è ammissibile solo se la decisione da eseguire contiene prescrizioni specifiche: il giudice può precisare gli obblighi già riconosciuti, non attribuire diritti ulteriori. Per impostare il ricorso, occorre quindi individuare il comando concreto della sentenza; la sola solidarietà tributaria, inoltre, non impone di per sé il litisconsorzio necessario tra condebitori.
Il giudicato si estende non solo alle ragioni espressamente dedotte, ma anche alle questioni che costituiscono presupposti logici essenziali e indefettibili della decisione. In un giudizio successivo, la difesa deve quindi verificare se il punto controverso sia già stato necessariamente accertato.
Se la questione, implicante accertamenti di fatto, non è stata trattata nella sentenza impugnata, chi la propone in Cassazione deve allegare di averla già sollevata nel merito e indicare l’atto in cui lo fece. Senza tale indicazione, la Corte non può verificarne la deduzione e la censura rischia l’inammissibilità per novità.
La legittimazione processuale è una questione fondante, rilevabile d’ufficio e non coperta dal giudicato implicito: ometterne l’esame potrebbe condurre a una decisione inutiliter data. Ne segue che è infondata la censura secondo cui il giudice d’appello, rilevando d’ufficio il difetto di legittimazione processuale non sollevato dal contribuente, avrebbe violato l’art. 112 c.p.c.