CassazioneLa contestazione della prescrizione non può restare generica: devono emergere natura dei crediti, periodo e decorrenza. Nel caso deciso, la difesa investiva il debito già accertato con sentenza definitiva, senza dedurre la prescrizione successiva al giudicato. La Cassazione ha respinto il ricorso.
CassazioneLa cartella emessa dopo un controllo formale o automatizzato può motivarsi richiamando la dichiarazione, se l’Amministrazione ha ricavato da essa i dati necessari e il contribuente può già conoscere i presupposti della pretesa. Ciò vale anche quando siano richiesti importi superiori a quelli dichiarati: la contestazione della motivazione non può fondarsi soltanto sulla differenza degli importi.
CassazionePer contestare l’invito a pagare il contributo unificato, la controparte è la cancelleria o segreteria che lo ha emesso. L’Agenzia delle Entrate è estranea a quella riscossione. La Cassazione ha riconosciuto il difetto di legittimazione dell’Agenzia: identificare correttamente l’ufficio evita di dirigere la difesa contro il soggetto sbagliato.
CassazionePer le cartelle relative a sanzioni non fondate su una sentenza passata in giudicato, sanzioni e interessi sono soggetti alla prescrizione quinquennale. Il termine decorre dall’iscrizione a ruolo del credito, coincidente con l’emissione dell’atto di irrogazione: la difesa deve quindi verificare se da tale momento siano trascorsi cinque anni.
CassazioneNel giudizio di ottemperanza, il pagamento successivo al ricorso non consente di chiudere la causa senza esaminare la contestazione sul saldo residuo. La compensazione delle spese richiede ragioni gravi ed eccezionali esplicite: il generico richiamo all’equità non basta. La Cassazione ha accolto il ricorso e rinviato per un nuovo esame.
CassazioneLa creazione di crediti d’imposta fittizi mediante fatture per operazioni inesistenti e opzione per sconto o cessione integra la truffa aggravata. Il reato si consuma quando la prima cessione è perfezionata con la comunicazione dell’opzione all’Amministrazione finanziaria e l’accettazione del credito in piattaforma: non occorrono compensazione, riscossione o ulteriori cessioni.