La legittimazione processuale è rilevabile d’ufficio
La legittimazione processuale è una questione fondante, rilevabile d’ufficio e non coperta dal giudicato implicito: ometterne l’esame potrebbe condurre a una decisione inutiliter data. Ne segue che è infondata la censura secondo cui il giudice d’appello, rilevando d’ufficio il difetto di legittimazione processuale non sollevato dal contribuente, avrebbe violato l’art. 112 c.p.c.