Per le annualità 2007-2010, la mancata comunicazione al MEF delle tariffe comunali non ne determinava nullità o inefficacia. Il termine perentorio di trasmissione e la conseguenza dell’inefficacia per mancata pubblicazione furono introdotti da una disciplina successiva, applicabile dal 30 giugno 2019: la contestazione va quindi valutata in base al regime temporale pertinente.
L’esimente sanzionatoria per obiettiva incertezza normativa richiede che, dopo un’interpretazione corretta e una verifica completa, resti un dubbio oggettivo e inevitabile sul significato, sull’ambito o sulla decorrenza della norma applicabile. Non bastano la difficoltà soggettiva del contribuente né una sua lettura errata: la difesa deve individuare un’incertezza normativa o interpretativa non superabile.
Nella cessione d’azienda, il valore imponibile va accertato secondo l’art. 51, comma 4, del d.P.R. 131/1986, ma ciò non esclude di verificare l’inerenza delle passività contabilizzate rispetto all’attività trasferita. Anche debiti estranei, se assunti dall’acquirente e rilevanti ai sensi dell’art. 2560, comma 2, c.c., possono concorrere alla base imponibile come accollo.
Nel giudizio di cassazione non è più possibile denunciare l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione sulle questioni di fatto: ciò comporterebbe un nuovo confronto tra sentenza e risultanze istruttorie. La censura motivazionale va quindi circoscritta ai limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; nel caso esaminato, il giudice di merito dovrà inoltre rivalutare la decadenza IRAP 2007 senza applicare il raddoppio dei termini.