CassazioneNel giudizio di cassazione non è più possibile denunciare l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione sulle questioni di fatto: ciò comporterebbe un nuovo confronto tra sentenza e risultanze istruttorie. La censura motivazionale va quindi circoscritta ai limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; nel caso esaminato, il giudice di merito dovrà inoltre rivalutare la decadenza IRAP 2007 senza applicare il raddoppio dei termini.
CassazioneLa notificazione della citazione per revocazione della sentenza d’appello equivale, per notificante e destinatario, alla notificazione della sentenza ai fini del termine breve per ricorrere in Cassazione. Il termine è di sessanta giorni, salvo sospensione disposta dal giudice della revocazione su istanza di parte. Il ricorso tardivo è stato dichiarato inammissibile.
CassazioneL’avviso validamente notificato ad alcuni coobbligati produce effetti nei loro confronti e, rispetto agli altri, conserva il potere di accertamento dell’Amministrazione, anche oltre la scadenza del termine decadenziale. La notifica omessa o invalida agli altri, però, non può pregiudicarne le posizioni né far decorrere per loro i termini per impugnare l’accertamento.
CassazionePer le annualità 2007-2010, la mancata comunicazione al MEF delle tariffe comunali non ne determinava nullità o inefficacia. Il termine perentorio di trasmissione e la conseguenza dell’inefficacia per mancata pubblicazione furono introdotti da una disciplina successiva, applicabile dal 30 giugno 2019: la contestazione va quindi valutata in base al regime temporale pertinente.
CassazionePer le cartelle relative a sanzioni non fondate su una sentenza passata in giudicato, sanzioni e interessi sono soggetti alla prescrizione quinquennale. Il termine decorre dall’iscrizione a ruolo del credito, coincidente con l’emissione dell’atto di irrogazione: la difesa deve quindi verificare se da tale momento siano trascorsi cinque anni.
CassazioneLa delega alla sottoscrizione degli avvisi era stata depositata dall’Agenzia all’udienza d’appello, nonostante la contestazione iniziale del contribuente. Nella disciplina applicabile, i nuovi documenti in appello sono ammessi entro il termine dell’art. 32, riferito all’udienza d’appello. La Corte ha accolto il primo motivo principale per quanto di ragione e, cassando e decidendo nel merito, gli originari ricorsi.