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Risultati per: Vizio di motivazione

Cassazione

Motivazione sui fatti: in cassazione non si censura l’insufficienza

Nel giudizio di cassazione non è più possibile denunciare l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione sulle questioni di fatto: ciò comporterebbe un nuovo confronto tra sentenza e risultanze istruttorie. La censura motivazionale va quindi circoscritta ai limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; nel caso esaminato, il giudice di merito dovrà inoltre rivalutare la decadenza IRAP 2007 senza applicare il raddoppio dei termini.

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Motivazione apparente: conta il ragionamento, non la quantità di testo

Una sentenza può essere nulla anche se contiene una motivazione: occorre che siano comprensibili le ragioni della decisione. Non basta, invece, lamentare un ragionamento insufficiente. Il vizio deve risultare dalla sentenza stessa, senza confrontarla con le prove. Conclusioni assertive, prive di esame delle contestazioni specifiche, non soddisfano questo standard.

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Gli indizi vanno valutati con metodo probabilistico e congiunto

La censura sulla prova presuntiva in cassazione non può mirare a sostituire una diversa lettura degli indizi a quella del giudice di merito. Può invece denunciare l’errore nel metodo: la gravità richiede una valutazione probabilistica, la precisione la stima della probabilità dell’ipotesi e la concordanza il confronto di ciascun indizio con gli altri.

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Nel controllo automatizzato basta richiamare la dichiarazione

La cartella emessa dopo un controllo formale o automatizzato può motivarsi richiamando la dichiarazione, se l’Amministrazione ha ricavato da essa i dati necessari e il contribuente può già conoscere i presupposti della pretesa. Ciò vale anche quando siano richiesti importi superiori a quelli dichiarati: la contestazione della motivazione non può fondarsi soltanto sulla differenza degli importi.

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Accertamento motivato non significa pretesa provata

La motivazione dell’accertamento e la prova della pretesa restano verifiche diverse: spiegare il recupero non dimostra che i fatti contestati siano veri. Se il PVC era allegato all’atto ma manca nel fascicolo, il giudice può acquisirlo per completare il documento. La difesa deve quindi distinguere l’eccezione formale dalla contestazione probatoria.

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