Dopo un anno la rinnovazione va notificata alla parte personalmente
Se è decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, oltre alla sospensione feriale, la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione non può essere eseguita presso il domicilio eletto dal difensore nel precedente grado, ma va rivolta personalmente alla parte. La notifica rinnovata in quel domicilio è nulla e comporta l’inammissibilità dell’impugnazione.