Per negare il rimborso IVA non basta rilevare che il credito non emerge dalle dichiarazioni: vanno esaminati i requisiti sostanziali e il rispetto del termine per utilizzarlo. Se gli adempimenti formali mancano, il contribuente deve provarne la spettanza; la detrazione resta preclusa quando quelle omissioni impediscono la prova dei requisiti. Il controllo dei soli quadri dichiarativi non risponde a questa difesa.
TIPS. L’omesso esame dei registri non equivale, da solo, all’omesso esame di un fatto decisivo: nel ricorso va individuato il fatto storico e spiegata la decisività.
La tardività dell’integrativa non chiude la difesa contro il recupero di un credito IVA dichiarato per errore. Il giudice deve verificare l’emendabilità dell’errore e l’effettivo utilizzo del credito in compensazione. L’omessa dichiarazione dell’anno precedente non risolve queste questioni. La pronuncia applica il regime anteriore al 2016: i termini successivi non possono essere applicati retroattivamente.
L’istituzione dei nuovi consorzi di bonifica siciliani non estingue immediatamente quelli accorpati: l’effetto si produce alla conclusione del procedimento di riunificazione. Durante il periodo transitorio, il Consorzio di Enna conserva i poteri impositivi e processuali in presenza degli affidamenti ancora in essere. L’erroneo richiamo al mandato senza rappresentanza non rende nullo l’atto se il potere appartiene già all’ente.
La sentenza è nulla se la motivazione, pur esistente, non permette di comprendere le ragioni della decisione. Il controllo riguarda il minimo costituzionale: non basta denunciarne genericamente l’insufficienza o la scarsa persuasività. Per la difesa occorre distinguere questa nullità dagli errori di giudizio e dall’omesso esame di un fatto, soggetto a presupposti diversi.