CassazioneLa tardività dell’integrativa non chiude la difesa contro il recupero di un credito IVA dichiarato per errore. Il giudice deve verificare l’emendabilità dell’errore e l’effettivo utilizzo del credito in compensazione. L’omessa dichiarazione dell’anno precedente non risolve queste questioni. La pronuncia applica il regime anteriore al 2016: i termini successivi non possono essere applicati retroattivamente.
CassazioneLa cartella emessa dopo un controllo formale o automatizzato può motivarsi richiamando la dichiarazione, se l’Amministrazione ha ricavato da essa i dati necessari e il contribuente può già conoscere i presupposti della pretesa. Ciò vale anche quando siano richiesti importi superiori a quelli dichiarati: la contestazione della motivazione non può fondarsi soltanto sulla differenza degli importi.
CassazionePer negare il rimborso IVA non basta rilevare che il credito non emerge dalle dichiarazioni: vanno esaminati i requisiti sostanziali e il rispetto del termine per utilizzarlo. Se gli adempimenti formali mancano, il contribuente deve provarne la spettanza; la detrazione resta preclusa quando quelle omissioni impediscono la prova dei requisiti. Il controllo dei soli quadri dichiarativi non risponde a questa difesa.