Pregiudizialità tecnica, sospensione non obbligatoria
Quando la causa pregiudicante è stata decisa ma la sentenza non è passata in giudicato, il rapporto di pregiudizialità tecnica non impone la sospensione ex art. 295 c.p.c., salvo una specifica norma contraria. Il giudice può sospendere discrezionalmente ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c. Respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
TIPS. Se il giudizio sulle sanzioni è già sospeso ex art. 295 c.p.c., verificare l’istanza di prosecuzione: la decisione intervenuta nella causa sul tributo cambia il quadro.