Se la società dichiara l’IVA a debito senza versarla, la pretesa nasce dalla liquidazione automatizzata della dichiarazione prevista dall’art. 36-bis del d.P.R. 600/1973, che è una fase autonoma: la cartella non deve essere preceduta da un avviso di accertamento. Per contestarlo in Cassazione va censurato, nei limiti dell’art. 360 c.p.c., l’accertamento di fatto sulla natura dell’atto.
Impugnare gli inviti o i solleciti di pagamento che precedono l’avviso di accertamento è una facoltà, non un onere. Per contestare an e quantum del tributo il contribuente può impugnare direttamente l’avviso, senza decadenze per non aver impugnato i solleciti, anche se consecutivi. Il Comune non può quindi invocare la mancata impugnazione dell’atto presupposto per escludere l’esame del merito.
Per l’Agenzia l’esenzione dell’art. 51, comma 2, lettera g), del TUIR per le azioni offerte alla generalità dei dipendenti vale anche se il piano richiede un’anzianità minima ed esclude i massimi livelli apicali, purché ricorrano le altre condizioni, non esaminate: tetto annuo di valore e possesso per tre anni, altrimenti l’importo esente si tassa alla cessione. Dal 2027 la norma confluisce nell’art. 53 del nuovo TUIR.
Negli accertamenti a tavolino sui tributi armonizzati l’Amministrazione deve attivare il contraddittorio endoprocedimentale, ma può farlo con qualsiasi strumento che assicuri un’effettiva partecipazione del contribuente, senza una forma vincolata. La violazione dell’obbligo porta all’annullamento dell’atto soltanto se, in mancanza dell’irregolarità, il procedimento avrebbe potuto concludersi con un risultato diverso.