La conversione della prescrizione prevista dall’art. 2953 c.c. può essere opposta anche da chi non ha partecipato al giudizio concluso con sentenza irrevocabile, purché il diritto sia stato espressamente valutato e ricada quindi nel giudicato. Per invocare il termine derivante dal giudicato, occorre dunque verificare che la decisione abbia esaminato proprio quel diritto.
La contestazione della prescrizione impone di accertare il presupposto necessario a stabilire se il diritto azionato sia effettivamente prescritto e in quale misura. La difesa non può quindi limitarsi a invocare il decorso del tempo: deve porre il giudice in condizione di verificare l’incidenza della prescrizione sul diritto concretamente fatto valere.
Nella liquidazione controllata, l’accesso non presuppone una valutazione di meritevolezza soggettiva, ma la relazione dell’OCC deve esporre con chiarezza, completezza e attendibilità le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore. Tale corredo documentale è requisito di ammissibilità, la cui verifica spetta al giudice, e consente ai creditori e al liquidatore di comprendere le origini del sovraindebitamento.
L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine previsto, salvo particolare e motivata urgenza. Poiché l’urgenza deroga alla regola a favore dell’Amministrazione, è quest’ultima a dover allegare e provare le circostanze di fatto che la giustificano: la difesa può quindi contestare l’atto evidenziando la mancanza di tale prova.