CassazioneQuando la notifica dell’atto impositivo è eseguita secondo la legge n. 890/1982 e il destinatario, insieme agli altri soggetti abilitati, è assente, la prova della regolarità richiede la produzione dell’avviso di ricevimento della CAD. La censura non consente però di rimettere in discussione in Cassazione l’accertamento fattuale dei giudici di merito sull’assenza di tale prova: occorre quindi contestare specificamente il vizio di diritto, non la ricostruzione dei fatti.
CassazioneNel caso di irreperibilità temporanea, il ritiro del plico depositato in posta presuppone, se non risulta una prova diversa, che sia stata ricevuta la comunicazione di avvenuto deposito (CAD). La conoscenza legale si perfeziona dopo dieci giorni dalla spedizione della comunicazione, che si presume ricevuta. In giudizio occorre quindi provare la notifica della CAD, non soltanto il deposito del plico.
CassazioneImpugnare gli inviti o i solleciti di pagamento che precedono l’avviso di accertamento è una facoltà, non un onere. Per contestare an e quantum del tributo il contribuente può impugnare direttamente l’avviso, senza decadenze per non aver impugnato i solleciti, anche se consecutivi. Il Comune non può quindi invocare la mancata impugnazione dell’atto presupposto per escludere l’esame del merito.
CassazioneL’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine previsto, salvo particolare e motivata urgenza. Poiché l’urgenza deroga alla regola a favore dell’Amministrazione, è quest’ultima a dover allegare e provare le circostanze di fatto che la giustificano: la difesa può quindi contestare l’atto evidenziando la mancanza di tale prova.
CassazioneSe la società dichiara l’IVA a debito senza versarla, la pretesa nasce dalla liquidazione automatizzata della dichiarazione prevista dall’art. 36-bis del d.P.R. 600/1973, che è una fase autonoma: la cartella non deve essere preceduta da un avviso di accertamento. Per contestarlo in Cassazione va censurato, nei limiti dell’art. 360 c.p.c., l’accertamento di fatto sulla natura dell’atto.
CassazioneL’avviso validamente notificato ad alcuni coobbligati produce effetti nei loro confronti e, rispetto agli altri, conserva il potere di accertamento dell’Amministrazione, anche oltre la scadenza del termine decadenziale. La notifica omessa o invalida agli altri, però, non può pregiudicarne le posizioni né far decorrere per loro i termini per impugnare l’accertamento.