CassazioneLa norma che consente tutela immediata contro ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata opera nei processi pendenti. Tuttavia, l’interesse ad agire non è dimostrato dalla sola deduzione dell’inesistenza della notifica degli atti presupposti e della prescrizione del credito. La difesa deve quindi individuare un interesse concreto ulteriore, senza fare affidamento soltanto su tali eccezioni.
CassazioneSe la società dichiara l’IVA a debito senza versarla, la pretesa nasce dalla liquidazione automatizzata della dichiarazione prevista dall’art. 36-bis del d.P.R. 600/1973, che è una fase autonoma: la cartella non deve essere preceduta da un avviso di accertamento. Per contestarlo in Cassazione va censurato, nei limiti dell’art. 360 c.p.c., l’accertamento di fatto sulla natura dell’atto.
CassazioneLa tardività dell’integrativa non chiude la difesa contro il recupero di un credito IVA dichiarato per errore. Il giudice deve verificare l’emendabilità dell’errore e l’effettivo utilizzo del credito in compensazione. L’omessa dichiarazione dell’anno precedente non risolve queste questioni. La pronuncia applica il regime anteriore al 2016: i termini successivi non possono essere applicati retroattivamente.
CassazionePer le cartelle relative a sanzioni non fondate su una sentenza passata in giudicato, sanzioni e interessi sono soggetti alla prescrizione quinquennale. Il termine decorre dall’iscrizione a ruolo del credito, coincidente con l’emissione dell’atto di irrogazione: la difesa deve quindi verificare se da tale momento siano trascorsi cinque anni.
CassazioneLa contestazione della prescrizione non può restare generica: devono emergere natura dei crediti, periodo e decorrenza. Nel caso deciso, la difesa investiva il debito già accertato con sentenza definitiva, senza dedurre la prescrizione successiva al giudicato. La Cassazione ha respinto il ricorso.
CassazioneLa cartella emessa dopo un controllo formale o automatizzato può motivarsi richiamando la dichiarazione, se l’Amministrazione ha ricavato da essa i dati necessari e il contribuente può già conoscere i presupposti della pretesa. Ciò vale anche quando siano richiesti importi superiori a quelli dichiarati: la contestazione della motivazione non può fondarsi soltanto sulla differenza degli importi.
CassazioneLa creazione di crediti d’imposta fittizi mediante fatture per operazioni inesistenti e opzione per sconto o cessione integra la truffa aggravata. Il reato si consuma quando la prima cessione è perfezionata con la comunicazione dell’opzione all’Amministrazione finanziaria e l’accettazione del credito in piattaforma: non occorrono compensazione, riscossione o ulteriori cessioni.
CassazionePer contestare l’invito a pagare il contributo unificato, la controparte è la cancelleria o segreteria che lo ha emesso. L’Agenzia delle Entrate è estranea a quella riscossione. La Cassazione ha riconosciuto il difetto di legittimazione dell’Agenzia: identificare correttamente l’ufficio evita di dirigere la difesa contro il soggetto sbagliato.