La competenza a irrogare sanzioni, quando esse derivano dal ruolo svolto dai contribuenti in una società fittiziamente costituita, spetta all’ufficio competente per l’accertamento del tributo. L’art. 16, comma 1, del d.lgs. 472/1997 non subordina tale competenza al previo accertamento del tributo, né alla fondatezza di quest’ultimo: la difesa non può quindi far dipendere la legittimità della sanzione da tale presupposto.
Il diritto al conguaglio per partite pregresse non è liquido prima dell’approvazione dell’ente d’ambito, che determina le voci di costo recuperabili; prima di allora il gestore è giuridicamente impossibilitato a esercitarlo. Nel regime regolatorio richiamato, l’approvazione era prevista entro il 30 giugno 2014: la prescrizione non può dunque decorrere da un momento anteriore, mentre le questioni assorbite possono essere riproposte al giudice del rinvio.
La qualifica IVA di soggetto passivo rivenditore va valutata rispetto alla singola operazione di acquisto, non all’attività complessiva o statutaria dell’impresa. Per il biometano acquistato e integralmente ceduto, l’Agenzia ritiene quindi applicabile il reverse charge anche se la società opera ordinariamente in un altro settore; il regime è indicato come obbligatorio per le cessioni effettuate fino al 31 dicembre 2026, in assenza di proroga.
Il raddoppio dei termini va verificato in base alla prognosi postuma sulla sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia penale; la sola denuncia per un reato non esclude che il giudice tributario ravvisi in astratto una diversa fattispecie. Poiché il tema era già nel contraddittorio, la Cassazione può qualificare diversamente i fatti accertati: il giudice di rinvio dovrà compiere la verifica secondo tali criteri.