Conguaglio: la prescrizione decorre dopo la determinazione del credito
Il diritto al conguaglio per partite pregresse non è liquido prima dell’approvazione dell’ente d’ambito, che determina le voci di costo recuperabili; prima di allora il gestore è giuridicamente impossibilitato a esercitarlo. Nel regime regolatorio richiamato, l’approvazione era prevista entro il 30 giugno 2014: la prescrizione non può dunque decorrere da un momento anteriore, mentre le questioni assorbite possono essere riproposte al giudice del rinvio.