Nel regime successivo alla riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. del 2012, la Cassazione non può riesaminare la mera insufficienza della motivazione di merito. Il controllo riguarda la sua esistenza e coerenza, entro il minimo costituzionale: la censura va quindi impostata denunciando una carenza motivazionale radicale, non chiedendo una nuova valutazione della sufficienza degli argomenti.
Chi impugna l’accertamento intestato a una società deve prospettare di agire come suo legale rappresentante o procuratore, con potere di esprimerne la volontà. La legittimazione è questione preliminare rispetto al merito del credito tributario; l’amministratore di fatto non è destinatario legittimo della notifica dell’atto societario. Va dunque verificato anzitutto il titolo rappresentativo del ricorrente.
La partecipazione a un’associazione professionale non esclude di per sé il CPB per il professionista che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo, anche quando l’associazione non aderisce per gli stessi periodi. La disciplina richiamata collega l’esclusione all’ipotesi in cui le attività individuali siano riconducibili al medesimo ISA applicato dall’ente; occorre quindi verificare la corrispondenza degli ISA prima di negare l’accesso.
Nel regime dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 applicabile tra la legge n. 413/1991 e il d.l. n. 78/2010, l’accertamento sintetico fondato su spese per incrementi patrimoniali ammette prova contraria rigorosa. Per superare la presunzione, il contribuente deve dimostrare che la spesa è stata sostenuta con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte; la difesa deve quindi documentare la provenienza rilevante dei fondi.