Il vizio motivazionale oltre il minimo costituzionale
Nel regime successivo alla riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. del 2012, la Cassazione non può riesaminare la mera insufficienza della motivazione di merito. Il controllo riguarda la sua esistenza e coerenza, entro il minimo costituzionale: la censura va quindi impostata denunciando una carenza motivazionale radicale, non chiedendo una nuova valutazione della sufficienza degli argomenti.